Lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE QUALIA
ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA TEORICA ED APPLICATA IN SCIENZE COGNITIVE

Art. 1 – Denominazione – E’ costituita l’Associazione “QUALIA- ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA TEORICA ED APPLICATA IN SCIENZE COGNITIVE”, in breve denominata anche come “QUALIA” o “l’Associazione”.

Art. 2 – Sede – L’Associazione ha carattere nazionale e sede legale a Milano, attualmente in via Zamagna, 19.

Art. 3 – Oggetto sociale – L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l’associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti degli associati e di elettività delle cariche associative. L’Associazione si propone quale scopo primario lo sviluppo della ricerca teorica ed applicata nell’ambito delle scienze cognitive e la diffusione dei suoi risultati.
In particolare, l’Associazione ha quale scopo principale di:

  1. Promuovere e favorire le attività di studio e ricerca sulla scienze cognitive, le neuroscienze e le scienze mediche psicologiche in tutte le loro articolazioni, in particolare presso l’Ospedale Niguarda di Milano e il Dipartimento di psicologia dell’Università di Pavia.
  2. Promuovere la diffusione e l’approfondimento delle conoscenze negli ambiti propri tramite l’elaborazione di progetti, la cura di pubblicazioni, l’organizzazione di congressi ed eventi, l’attribuzione di borse di studio e di ricerca, mediante l’erogazione di contributi, nonché l’attività di formazione e aggiornamento;
  3. Assumere adeguate iniziative informative e promozionali per dare la massima risonanza, nazionale ed internazionale, ai progetti e agli eventi organizzati;
  4. Collaborare con gli organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, interessati all’attività dell’Associazione;
  5. Reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei progetti e delle iniziative presso enti pubblici e privati;
  6. Assumere tutte le iniziative di carattere scientifico economico, sociale, culturale, e tutto ciò che si rendesse utile, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
    L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statuarie.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti eventualmente effettuati dai fondatori.
Per adempiere ai suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
Versamenti effettuati dai fondatori e da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
Redditi derivanti dal suo patrimonio;
Entrate derivanti dallo svolgimento dell’attività.
Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all’Associazione; l’adesione all’Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre al versamento della predetta quota annua. Rimane comunque facoltà dei soci effettuare ulteriori versamenti volontari a sostegno dell’attività sociale.
I versamenti si intendono effettuati a fondo perduto e, pertanto, non sono è rivalutabili né ripetibili in caso di scioglimento dell’Associazione ovvero in caso di scioglimento del rapporto associativo nei confronti dei singoli associati per effetto di morte, estinzione, recesso od esclusione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi nè per causa di morte. Il consiglio direttivo stabilisce annualmente anche i corrispettivi per servizi erogati agli associati.

Art. 5 – Associati – Sono Aderenti all’Associazione: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo e che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione; sono Soci Ordinari coloro che intendono aderire all’Associazione. Sono infine Soci Onorari coloro che per particolari meriti scientifici, culturali, sociali e istituzionali sono insigniti dall’Associazione nel corso della sua esistenza. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non comporta tuttavia alcuna differenza di trattamento; in particolare, ciascun aderente ha diritto di partecipare pienamente alla vita dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato ed in nessun modo può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso da parte dell’associato.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante l’espressa dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione, nonché di approvare ed osservare lo Statuto sociale.
Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro il predetto termine, la domanda si deve intendere respinta. Il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di eventuale diniego.

Art. 6 – Recesso ed esclusione degli associati – I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, notificando la propria volontà al consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto a partire dal giorno stesso in cui il consiglio direttivo ha ricevuto la notifica.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, i soci possono essere esclusi dall’Associazione con deliberazione motivata del consiglio direttivo. Il provvedimento di esclusione e la relativa motivazione devono essere notificati al socio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’esclusione ha effetto dal ricevimento della lettera da parte del socio escluso. Il socio che intenda opporsi al provvedimento può presentare istanza di arbitrato, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del presente Statuto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’arbitro stesso.

Art. 7 – Organi dell’Associazione – L’Associazione è costituita dai seguenti organi:
l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L’Assemblea degli associati – L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Essa inoltre:
provvede alla nomina del consiglio direttivo, stabilendo Presidente e Vice Presidente;
delinea gli indirizzi dell’attività sociale;
delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea è convocata dal presidente dell’Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli aderenti, oppure da almeno la metà dei Consiglieri.
L’Assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero, in caso di necessità, in qualunque altro luogo in Italia e dall’estero. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Associazione, ai componenti del Consiglio, almeno otto giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione; la delega può essere conferita esclusivamente ad altro aderente all’Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dalla stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranze dei presenti, l’astensione viene computata come voto negativo.
Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli aderenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
I consiglieri devono essere aderenti all’Associazione, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione; il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posta la sostituzione del consigliere dimissionario. Il nuovo consigliere così eletto, rimane in carica per il periodo residuo durante i quale sarebbe rimasto in carica il consigliere dimissionario.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salva diversa deliberazione dell’Assemblea; in particolare, la misura di tale emolumento sarà deliberata dall’Assemblea degli associati. Tutti i consiglieri hanno comunque diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell’ufficio coperto.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendono necessari per il regolare funzionamento dell’Associazione;
l’ammissione di nuovi associati;
la predisposizione annuale del bilancio consuntivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato da Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente dell’Associazione; in assenza di quest’ultimo, in Consiglio è presieduto dal consigliere facente funzione di tesoriere o da qualunque altro consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le operazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 10 – Il Presidente – Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente opera sulla base delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’ossevanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Infine, il Presidente redige il bilancio consuntivo, corredandolo da idonea relazione, da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e, quindi, all’Assemblea. Qualora se ne ravvisi la necessità l’Assemblea degli associati potrà conferire ad uno o più soggetti poteri speciali ovvero più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 11 – Il Vice presidente – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle sue funzioni ed ha l’uso della firma sociale. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 12 – I libri sociali – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene il libro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea degli associati ed il libro dei verbali delle Adunanze e delle deliberazioni del consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 13 – Rapporti di Lavoro – L’Associazione può acquisire le prestazioni necessarie all’esercizio dell’attività istituzionale e di quelle connesse anche mediante la stipulazione di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione o di altre forme che il consiglio Direttivo riterrà opportune.

Art. 14 – Il bilancio consuntivo – Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni anno l’Associazione deve redigere un bilancio consuntivo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura. L’eventuale richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Il bilancio consuntivo è approvato entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio dell’anno precedente.

Art. 15 – Avanzi di gestione – All’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o non siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto svolgano attività similare.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – Scioglimento – In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni aventi il medesimo scopo sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 17 – Clausola compromissoria – Qualunque controversia dovesse insorgere, in dipendenza all’esecuzione od interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti, ovvero; in mancanza di accordo, la nomina verrà effettuata dal Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano su istanza di parte diligente.

Art. 18 – Norme applicabili – Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.